Art. 9. Adempimenti delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato. Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, tengono in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con la discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale e' bandita la procedura; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare. A tal fine faranno anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o contratti di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati non appartenenti alla seconda fascia sostengono, in lingua italiana, una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del settore scientifico disciplinare connessa con i titoli del candidato e da lui indicata) su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. La prova orale e' pubblica. La commissione stabilisce il calendario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui avranno luogo. La comunicazione del diario delle prove e' notificata ai candidati, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; b) libretto ferroviario personale; c) tessera postale; d) porto d'armi; e) patente automobilistica; f) passaporto; g) carta d'identita'. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.