Art. 9.

             Adempimenti delle commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano,  senza  indugio,  al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15,  il  quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato  e  delle  facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono  pubblicizzati  almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
    Le   commissioni   giudicatrici   valutano   in  primo  luogo  il
curriculum,  i  titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da
ciascun candidato.
    Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e   le   pubblicazioni   scientifiche   dei   candidati,  tengono  in
considerazione i seguenti criteri:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto    individuale   del   candidato   nei   lavori   in
collaborazione;
      c) congruenza  della complessiva attivita' del candidato con la
discipline  ricomprese  nel  settore  scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita'   temporale   della  produzione  scientifica  in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
    A  tal  fine  faranno  anche  ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
    Costituiscono,  in  ogni  caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i  servizi  prestati  negli  atenei  e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore  di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
      e) l'attivita'   in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      f) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      g) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Dopo   la   valutazione   dei   titoli   e   delle  pubblicazioni
scientifiche,  i  candidati  non  appartenenti  alla  seconda  fascia
sostengono,  in  lingua italiana, una prova didattica (nell'ambito di
una  disciplina  del  settore scientifico disciplinare connessa con i
titoli  del  candidato  e  da lui indicata) su tema da assegnarsi con
ventiquattro  ore  di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a
sorte  fra  i  cinque  temi  proposti  dalla  commissione, scegliendo
immediatamente quello che formera' oggetto della lezione.
    La prova orale e' pubblica.
    La   commissione   stabilisce   il  calendario  delle  prove  con
l'indicazione  del  giorno, del mese e dell'ora in cui avranno luogo.
La  comunicazione  del diario delle prove e' notificata ai candidati,
tramite  lettera  raccomandata  con  ricevuta di ritorno, non meno di
venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
    Per  sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
      a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
      b) libretto ferroviario personale;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) patente automobilistica;
      f) passaporto;
      g) carta d'identita'.
    Al   termine   dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti,  dichiara  i  nominativi  di  non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
    Gli  atti  della  commissione  sono  costituiti dai verbali delle
singole   riunioni,   dei  quali  sono  parte  integrante  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
    La  relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
    Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento  gli  atti  concorsuali  in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
    Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere la procedura di
valutazione  comparativa  entro  sei mesi dalla data di pubblicazione
del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola  volta  e  per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il termine per la
conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed eccezionali motivi
segnalati  dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano  imputabili  le  cause  del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.