Art. 10.

              Accertamento della regolarita' degli atti

    Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati  mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e li trasmette al
Consiglio  di  facolta'  che  ha  proposto  il bando per i successivi
adempimenti.  Nel  caso  in  cui  riscontri vizi di forma il Rettore,
entro  il  predetto  termine, rinvia con proprio decreto motivato gli
atti  alla  commissione  per  la  regolarizzazione,  stabilendone  il
termine.  Nel  caso  in cui i vizi di forma siano tali da alterare il
risultato  della  valutazione  comparativa,  il  Rettore,  sentito il
senato  accademico,  annulla  con  proprio decreto gli atti e dispone
l'avvio della procedura per la costituzione di una nuova commissione.
    Il  consiglio  della  facolta'  che  ha richiesto il bando, entro
sessanta   giorni  dalla  data  del  decreto  di  accertamento  della
regolarita'  degli  atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla
commissione  e  con  riferimento  alle  proprie  specifiche  esigenze
didattico-scientifiche,  puo' proporre con motivata delibera, sentito
il  parere  del  dipartimento  competente  relativamente  al  settore
scientifico-disciplinare  oggetto  della  procedura, la nomina di uno
dei candidati dichiarati idonei.
    Il  Consiglio  di  facolta'  puo'  decidere,  a maggioranza degli
aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i
motivi   di   difformita',   in   relazione   alle  proprie  esigenze
didattico-scientifiche,    rispetto   a   quanto   deliberato   dalla
commissione giudicatrice.
    Alle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e'
assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
    I  candidati  risultati  idonei  i quali non siano stati nominati
entro  il  termine di cui al comma due del presente articolo, possono
essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti, a seguito di
chiamate  da  parte  di  altre  facolta'  della  stessa  o  di  altra
universita'  o,  qualora  sia  stata  esperita la procedura di cui al
secondo comma del presente articolo, anche della stessa facolta'.
    Gli  idonei  di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che  rinunciano alla nomina sul posto oggetto della stessa perdono il
titolo alla nomina in ruolo ai sensi del precedente comma.