Art. 10. Accertamento della regolarita' degli atti Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e li trasmette al Consiglio di facolta' che ha proposto il bando per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con proprio decreto motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. Nel caso in cui i vizi di forma siano tali da alterare il risultato della valutazione comparativa, il Rettore, sentito il senato accademico, annulla con proprio decreto gli atti e dispone l'avvio della procedura per la costituzione di una nuova commissione. Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre con motivata delibera, sentito il parere del dipartimento competente relativamente al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei. Il Consiglio di facolta' puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro il termine di cui al comma due del presente articolo, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre facolta' della stessa o di altra universita' o, qualora sia stata esperita la procedura di cui al secondo comma del presente articolo, anche della stessa facolta'. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina sul posto oggetto della stessa perdono il titolo alla nomina in ruolo ai sensi del precedente comma.