Art. 11.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    I  candidati  dovranno  provvedere, a loro spese, al recupero dei
titoli  e  delle pubblicazioni inviati all'universita' entro tre mesi
dall'invito  al  ritiro.  A  tal  fine  il  candidato dovra' indicare
all'atto della domanda se intende recuperare o meno la documentazione
presentata.
    Trascorso   tale  termine  l'Universita'  degli  studi  di  Udine
disporra'  del  materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.