Art. 12. Documenti di rito per la nomina degli idonei I candidati per i quali il competente Consiglio di facolta' ha proposto la nomina, riceveranno comunicazione diretta dal Rettore. Gli stessi, se cittadini italiani o di altro Stato della Unione europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far pervenire la seguente documentazione entro il termine stabilito dall'Amministrazione: 1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) carichi giudiziali pendenti; e) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; f) il numero del codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1953, n. 311. Le dichiarazioni relative ai punti c) e d) devono riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. Qualora il candidato cui il Consiglio di facolta' ha proposto la nomina sia dipendente di ruolo di amministrazioni pubbliche e' tenuto, all'atto della presa di servizio, a presentare un certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta nell'amministrazione di appartenenza. La dichiarazione di cui al punto 1) sara' resa su modelli inviati in allegato alla comunicazione di cui al 1o comma del presente articolo. Qualora lo stesso sia cittadino extracomunitario, deve presentare nel termine stabilito dall'amministrazione, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico; 3) certificato attestante la cittadinanza; 4) certificato attestante il godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato don decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegati "C" e "D", limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.