Art. 13. Nomina degli idonei La presa di servizio e' subordinata al mantenimento dei livelli attuali dei trasferimenti finanziari all'Ateneo da parte dello Stato. La nomina in ruolo e' disposta con decreto rettorale e decorre di norma dal 1o novembre successivo o, ai sensi della legge n. 370/1999, da data diversa indicata dalla facolta'. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. I docenti dovranno assicurare la propria collaborazione nelle attivita' di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del Regolamento didattico di ateneo. I docenti sono tenuti a risiedere stabilmente nella regione sede dell'universita' e a svolgere l'attivita' didattica che la facolta' assegnera' loro, compatibilmente con il regime di impegno prescelto. L'obbligo della residenza si intende assolto nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province contermini ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento generale di Ateneo; eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto per il primo anno di servizio. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari ed un associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. La Commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta dal professore associato nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facolta'. Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel ruolo dei professori associati con diritto al relativo trattamento economico. Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente e' dispensato dal servizio.