Art. 13.

                         Nomina degli idonei

    La  presa  di servizio e' subordinata al mantenimento dei livelli
attuali dei trasferimenti finanziari all'Ateneo da parte dello Stato.
    La nomina in ruolo e' disposta con decreto rettorale e decorre di
norma dal 1o novembre successivo o, ai sensi della legge n. 370/1999,
da data diversa indicata dalla facolta'.
    Ad   essi   spetta   il   trattamento  economico  previsto  dalle
disposizioni di legge in vigore.
    I  docenti  dovranno  assicurare  la propria collaborazione nelle
attivita' di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi
di  quanto  previsto dagli articoli 30 e 31 del Regolamento didattico
di ateneo.
    I  docenti sono tenuti a risiedere stabilmente nella regione sede
dell'universita'  e  a svolgere l'attivita' didattica che la facolta'
assegnera' loro, compatibilmente con il regime di impegno prescelto.
    L'obbligo  della  residenza  si  intende  assolto nell'ambito del
territorio  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  delle province
contermini  ai  sensi  di  quanto  previsto  dagli articoli 7 e 8 del
Regolamento  generale  di  Ateneo;  eventuali deroghe potranno essere
concesse soltanto per il primo anno di servizio.
    Dopo  tre  anni  dall'immissione  in  ruolo  l'interessato  sara'
sottoposto  ad  un  giudizio  di conferma da parte di una commissione
nazionale, composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o
straordinari  ed un associato confermato, in mancanza da tre ordinari
o straordinari.
    La  Commissione  valutera'  l'attivita'  scientifica  e didattica
svolta  dal professore associato nel triennio anche sulla base di una
motivata relazione del Consiglio di facolta'.
    Se  il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo  dei  professori  associati con diritto al relativo trattamento
economico.
    Se  l'attivita'  sara'  valutata  sfavorevolmente,  l'interessato
potra'  essere  mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la  proroga  ovvero  qualora  anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.