Art. 4. Domande di ammissione dei candidati stranieri Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila, in lingua italiana, il modulo della domanda (allegato "B" fornito anche per via telematica http://www.amm.uniud.it/ripe/ prebando.html) indicando obbligatoriamente il codice fiscale e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente firmata, dovra' essere indirizzata e presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'universita' degli studi di Udine - Ripartizione Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio, 8 - 33100 Udine, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura "domanda di partecipazione a procedura di valutazione comparativa per posti di professore di seconda fascia" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo la scadenza e' rinviata al primo giorno feriale utile. La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso. I candidati che intendano partecipare a piu' valutazioni comparative devono presentare distinte domande e relativi allegati per ciascuna di esse. Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale. Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) la/e cittadinanza/e posseduta/e; 2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini indicati all'articolo 2; 4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento"; 5) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 7) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. La mancanza di dichiarazione dei punti successivi al n. 1) comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa, salvo che i difetti non siano facilmente e tempestivamente sanabili. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione. E' data facolta' ai candidati di scegliere la disciplina, ove tale scelta sia espressamente prevista dall'articolo 1 del bando. I candidati dovranno, inoltre, indicare la scelta delle lingue straniere di cui devono dimostrare la conoscenza nel corso della prova, ove espressamente previsto dall'art. 1 del bando. I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili con colpa grave all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati devono allegare alla domanda: 1) fotocopia di documento di riconoscimento; 2) fotocopia del codice fiscale; 3) curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita' scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali e' richiesto, completo di: elenco firmato dei titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa prodotti per la procedura valutativa; elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche; elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione comparativa; 4) titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa prodotti per la procedura valutativa e ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 9 del presente bando; 5) pubblicazioni scientifiche, in regola con le modalita' di cui al successivo articolo 5. I candidati hanno l'obbligo di inviare a ciascun membro della commissione, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni, con una procedura che attesti sia l'avvenuta spedizione che il ricevimento da parte dei destinatari, copia in carta semplice dei seguenti documenti: 1) curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita' scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali e' richiesto, completo di: elenco sottoscritto dei titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa prodotti per la procedura valutativa; elenco sottoscritto delle pubblicazioni scientifiche; elenco sottoscritto delle pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione comparativa; 2) elenco dei titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa prodotti per la procedura valutativa e ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 9 del presente bando; 3) pubblicazioni scientifiche. I documenti inviati a ciascun membro della Commissione giudicatrice dovranno essere identici a quelli presentati con la domanda di partecipazione. Il mancato adempimento del suddetto obbligo comporta l'esclusione del candidato dalla procedura di valutazione comparativa. I titoli debbono essere prodotti in carta semplice. I cittadini dell'Unione europea: a) possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato D. b) possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, consentita dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, per comprovare: titolo di studio o qualifica professionale; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, compilando l'allegato C. Tutti gli stati, fatti e qualita' personali utili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa e non compresi tra quelli sopra indicati possono essere comprovati a titolo definitivo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato D. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta ai sensi di legge. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando, ne' sara' ammessa alcuna integrazione documentale.