Art. 4.

            Domande di ammissione dei candidati stranieri

    Per   partecipare  alla  valutazione  comparativa,  il  candidato
compila,  in  lingua  italiana, il modulo della domanda (allegato "B"
fornito   anche   per  via  telematica  http://www.amm.uniud.it/ripe/
prebando.html)  indicando  obbligatoriamente  il  codice fiscale e ne
stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente firmata, dovra'
essere  indirizzata  e  presentata  direttamente  o  spedita  a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento all'universita' degli studi di
Udine - Ripartizione Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio, 8 -
33100  Udine,  entro  il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Sulla  busta  contenente  la  domanda  deve  essere  riportata la
dicitura  "domanda  di  partecipazione  a  procedura  di  valutazione
comparativa  per  posti  di  professore  di  seconda fascia" e devono
essere  indicati  chiaramente  la  sigla  e  il  titolo  del  settore
scientifico  disciplinare  e  la  facolta' per il quale l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
    Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo la
scadenza e' rinviata al primo giorno feriale utile.
    La  domanda  del  candidato  deve contenere, a pena di esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare   in   modo   univoco   la   facolta'   ed   il   settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale  il candidato intende essere
ammesso.
    I   candidati   che  intendano  partecipare  a  piu'  valutazioni
comparative  devono  presentare  distinte domande e relativi allegati
per ciascuna di esse.
    Nella  domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale.
    Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1) la/e cittadinanza/e posseduta/e;
      2)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le eventuali
condanne  riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
      3)  di  non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda   fascia   inquadrato   nello   stesso   settore  scientifico
disciplinare  per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad
esso affini indicati all'articolo 2;
      4)   di   aver   rispettato  l'obbligo  previsto  dal  comma  4
dell'articolo   2   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
19 ottobre  1993,  n. 390,  di  seguito riportato: "Ogni candidato, a
pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni  comparative  non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del  termine  per  la  presentazione delle domande di ammissione alla
prima  valutazione  comparativa  prescelta.  Il  candidato e' escluso
dalla   procedura,   successiva  alla  quinta,  per  la  quale  abbia
presentato   domanda   di   partecipazione  entro  l'anno  solare  di
riferimento";
      5)  di  non  essere  stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento  e  di  non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale,  ai  sensi  dell'articolo  127  lettera  d)  del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      7)  di  godere  dei  diritti  civili  e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
    La  mancanza  di  dichiarazione  dei  punti  successivi  al n. 1)
comportera'  l'esclusione  dalla valutazione comparativa, salvo che i
difetti non siano facilmente e tempestivamente sanabili.
    Nella  domanda  deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
    Ogni    eventuale    variazione    dello   stesso   deve   essere
tempestivamente  comunicata  all'ufficio  cui  e'  stata  indirizzata
l'istanza di partecipazione.
    E'  data  facolta'  ai  candidati di scegliere la disciplina, ove
tale scelta sia espressamente prevista dall'articolo 1 del bando.
    I  candidati  dovranno,  inoltre, indicare la scelta delle lingue
straniere  di  cui  devono  dimostrare  la conoscenza nel corso della
prova, ove espressamente previsto dall'art. 1 del bando.
    I  candidati  riconosciuti  handicappati devono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
    L'Amministrazione   universitaria,  inoltre,  non  assume  alcuna
responsabilita'  per  eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili con colpa
grave all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici,
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    I candidati devono allegare alla domanda:
      1) fotocopia di documento di riconoscimento;
      2) fotocopia del codice fiscale;
      3) curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita'
scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale
per  i  settori  scientifico  disciplinari  per i quali e' richiesto,
completo  di:  elenco  firmato  dei  titoli  di operosita' didattica,
scientifica  e  organizzativa  prodotti  per la procedura valutativa;
elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche; elenco firmato delle
pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione comparativa;
      4)  titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa
prodotti  per la procedura valutativa e ricompresi nell'elenco di cui
all'articolo 9 del presente bando;
      5)  pubblicazioni  scientifiche,  in regola con le modalita' di
cui al successivo articolo 5.
    I  candidati  hanno  l'obbligo  di inviare a ciascun membro della
commissione,  entro  trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del decreto di nomina delle commissioni, con una procedura
che attesti sia l'avvenuta spedizione che il ricevimento da parte dei
destinatari, copia in carta semplice dei seguenti documenti:
      1) curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita'
scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale
per  i  settori  scientifico  disciplinari  per i quali e' richiesto,
completo  di: elenco sottoscritto dei titoli di operosita' didattica,
scientifica  e  organizzativa  prodotti  per la procedura valutativa;
elenco   sottoscritto   delle   pubblicazioni   scientifiche;  elenco
sottoscritto  delle  pubblicazioni  scientifiche  presentate  per  la
valutazione comparativa;
      2)  elenco  dei  titoli  di operosita' didattica, scientifica e
organizzativa  prodotti  per  la  procedura  valutativa  e ricompresi
nell'elenco di cui all'articolo 9 del presente bando;
      3) pubblicazioni scientifiche.
    I   documenti   inviati   a   ciascun  membro  della  Commissione
giudicatrice  dovranno  essere  identici  a  quelli presentati con la
domanda di partecipazione.
    Il mancato adempimento del suddetto obbligo comporta l'esclusione
del candidato dalla procedura di valutazione comparativa.
    I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
    I cittadini dell'Unione europea:
      a) possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',  ai  sensi
dell'articolo   2   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato D.
      b) possono   ricorrere   alla   dichiarazione   sostitutiva  di
certificazione,  consentita  dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998, per comprovare: titolo di
studio   o   qualifica  professionale;  esami  sostenuti;  titolo  di
specializzazione,  di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica, compilando l'allegato C.
    Tutti  gli  stati, fatti e qualita' personali utili ai fini della
presente  procedura  di  valutazione  comparativa  e non compresi tra
quelli  sopra  indicati possono essere comprovati a titolo definitivo
mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo   2   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato D.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono  utilizzare  le  dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    I  cittadini  extracomunitari  non residenti in Italia secondo le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono  produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta ai sensi di legge.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Non   verranno   prese  in  considerazione  le  domande  che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando, ne' sara' ammessa alcuna
integrazione documentale.