Art. 5. Pubblicazioni Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia delle pubblicazioni e' conforme all'originale, compilando l'allegato "D". Nelle pubblicazioni deve risultare l'anno e il luogo di pubblicazione. I lavori scientifici sono considerati pubblicazioni nel momento in cui vengano pubblicati sotto forma di volume o di parte di un volume o di articolo di un periodico a stampa a cura di un editore o stampatore esterno all'istituzione di appartenenza del candidato. Per lavori scientifici che non rispondano a tali requisiti o che siano diffusi per via elettronica o su altri supporti si deve attestare l'avvenuto deposito del prescritto numero di copie su carta presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs.Lgt. n. 660/1945, mediante presentazione di idonea documentazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva (allegato "D") del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da unire alla domanda. Nelle pubblicazioni scientifiche in collaborazione l'apporto del candidato deve essere individuato sulla base di quanto risulta dalla pubblicazione stessa o, in mancanza, dalla coerenza della medesima con l'attivita' scientifica complessiva del candidato. Il numero massimo delle pubblicazioni presentabili per la valutazione e' indicato all'articolo 1 del presente bando.