Art. 7. Costituzione delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita' indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nonche' negli articoli 6 e 7 del Regolamento di Ateneo "Reclutamento del personale docente e ricercatore", tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 370/1999, art. 6, comma 2. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli estremi di tale pubblicazione verranno indicati anche nel sito http: //www.amm.uniud.it/ripe/prebando.html In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle Commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato maggior numero di voti. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici'.