Art. 7.

             Costituzione delle commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici  sono  costituite  con le modalita'
indicate  negli  articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 ottobre 1998, n. 390,
nonche'  negli articoli 6 e 7 del Regolamento di Ateneo "Reclutamento
del personale docente e ricercatore", tenuto conto di quanto previsto
dalla legge n. 370/1999, art. 6, comma 2.
    Le  commissioni  sono  nominate con decreto rettorale, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Gli estremi di
tale   pubblicazione   verranno   indicati   anche   nel  sito  http:
//www.amm.uniud.it/ripe/prebando.html
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   19 ottobre   1998,   n. 390,  nelle
Commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici'.