Art. 8.

                             Ricusazione

    Eventuali  istanze  di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile,
devono  essere  proposte  al Rettore nel termine perentorio di trenta
giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  decreto rettorale di nomina delle commissioni. Decorso
tale  termine  e  comunque  dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.