Art. 9.

Adempimenti delle commissioni giudicatrici Valutazione titoli e prove

    I  lavori  delle  commissioni  giudicatrici  si  svolgono  presso
l'Universita' degli studi di Udine.
    Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano,  senza  indugio,  al responsabile del procedimento di cui
all'articolo  15,  il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede
del  Rettorato  e  delle  facolta'  che  hanno  richiesto il bando. I
criteri   sono   pubblicizzati   almeno   sette  giorni  prima  della
prosecuzione dei lavori della commissione.
    La  valutazione  comparativa  avviene  sulla  base  dei  seguenti
elementi:
      a) curriculum;
      b) titoli    di    operosita'    didattica,    scientifica   ed
organizzativa;
      c) pubblicazioni scientifiche;
      d) discussione titoli scientifici presentati e prova didattica
    Le   commissioni   giudicatrici   valutano   in  primo  luogo  il
curriculum,  i  titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da
ciascun candidato.
    Costituiscono,  in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i servizi prestati negli atenei italiani e stranieri;
      c)  i  servizi  prestati  negli  enti  di  ricerca,  italiani e
stranieri;
      d)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      e) il titolo di dottore di ricerca;
      f)  la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di
ricerca;
      g) la fruizione di assegni o contratti di ricerca;
      h)  l'attivita'  in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      i)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento di gruppi di
ricerca;
      j)   il  coordinamento  di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
      k) la produzione di strumenti e sussidi per la didattica;
      l)  le attivita' organizzative e promozionali e le acquisizioni
di risorse a favore degli enti di appartenenza.
    Le  commissioni  giudicatrici,  nel valutare le pubblicazioni dei
candidati, prendono in considerazione i seguenti criteri:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto individuale del candidato;
      c) congruenza  della  attivita'  del candidato con le eventuali
discipline   indicate   all'articolo  1  del  presente  bando  o,  in
subordine, con quelle ricomprese nel settore scientifico disciplinare
per   il   quale   e'  bandita  la  procedura  ovvero  con  tematiche
interdisciplinari che la comprendano;
      d)  rilevanza  scientifica  della collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita'   temporale   della  produzione  scientifica  in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
    A   tal   fine   faranno  ricorso,  ove  possibile,  a  parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
    Dopo   la   valutazione   dei   titoli   e   delle  pubblicazioni
scientifiche, i candidati sostengono le seguenti prove:
      1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
      2) una prova didattica. L'argomento della prova didattica sara'
scelto  dal  candidato con 24 ore di anticipo tra tre temi estratti a
sorte sui cinque proposti dalla commissione.
    Le prove sono pubbliche.
    Il  diario  con  l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui  le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse.
    Per  sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
di valido documento di riconoscimento.
    Al  termine  dei lavori la commissione, con propria deliberazione
assunta     con     la maggioranza     dei    componenti,    dichiara
inequivocabilmente  i  nominativi  di  non  piu'  di  tre idonei, per
ciascun posto bandito.
    La  relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero  dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
    Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del
procedimento gli atti concorsuali
    Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere la procedura di
valutazione  comparativa  entro  sei mesi dalla data di pubblicazione
del  decreto  rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una
sola  volta  e  per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il termine per la
conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed eccezionali motivi
segnalati  dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano  imputabili  le  cause  del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.