Art. 4. Termine per il possesso dei requisiti - Esclusione dal concorso I requisiti di cui ai precedenti articoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle operazioni del concorso, cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso stesso con motivato provvedimento, per difetto dei prescritti requisiti, per inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione e/o per l'inoltro della stessa domanda oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 3.