Art. 4.

   Termine per il possesso dei requisiti - Esclusione dal concorso

    I requisiti di cui ai precedenti articoli devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
    Resta  ferma  la  facolta'  dell'amministrazione  di disporre, in
qualsiasi   momento,  anche  successivamente  all'espletamento  delle
operazioni del concorso, cui pertanto i candidati vengono ammessi con
ampia   riserva,   l'esclusione  dal  concorso  stesso  con  motivato
provvedimento, per difetto dei prescritti requisiti, per inosservanza
delle  disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di
ammissione e/o per l'inoltro della stessa domanda oltre il termine di
cui al primo comma del precedente art. 3.