Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La    commissione    esaminatrice,    nominata   con   successivo
provvedimento  e'  composta da un dirigente o equiparato (costoro sia
in  servizio  che in quiescenza) con funzioni di presidente, e da due
esperti  nelle  materie  oggetto del concorso cosi' come previsto dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994 e successive
modifiche ed integrazioni.
    Le   funzioni   di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
appartenente   all'area   professionale   C1  (ex  settima  qualifica
funzionale).