Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento e' composta da un dirigente o equiparato (costoro sia in servizio che in quiescenza) con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente all'area professionale C1 (ex settima qualifica funzionale).