Art. 9. Assunzione in servizio L'assunzione in servizio dei vincitori e' subordinata, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997, all'ottenimento della prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al verificarsi della disponibilita' del posto in dotazione organica. I candidati dichiarati vincitori ed in regola con la documentazione prescritta dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto enti pubblici non economici. I vincitori assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al candidato dichiarato vincitore, invitato per la stipula del contratto, che non si presenti nel giorno fissato senza giustificato motivo, l'amministrazione comunichera' di non procedere alla stipula del contratto. Nel contratto sono definiti: a) la tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale; b) la data di inizio del rapporto di lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed economici; c) l'area funzionale e la posizione economica; d) il trattamento economico; e) le mansioni; f) la durata del periodo di prova. Con riferimento alla lettera a) del presente articolo sara' lasciata ai concorrenti utilmente classificatisi nella graduatoria di merito, e secondo l'ordine decrescente della stessa, la facolta' di optare per il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, tenuto conto della percentuale di assunzioni da effettuare a tempo parziale, in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione. Qualora non si completi, su base volontaria, la copertura dei posti a tempo parziale, l'amministrazione provvedera' d'ufficio ad assumere con tale modalita' i candidati collocati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria generale di merito.