Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    L'assunzione  in  servizio dei vincitori e' subordinata, ai sensi
dell'art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997, all'ottenimento della
prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed  al  verificarsi  della  disponibilita'  del  posto  in  dotazione
organica.
    I   candidati   dichiarati   vincitori   ed   in  regola  con  la
documentazione   prescritta   dovranno   sottoscrivere  il  contratto
individuale  di  lavoro  di  cui all'art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto enti pubblici non economici.
    I  vincitori  assunti  in servizio sono soggetti ad un periodo di
prova di sei mesi.
    Al  candidato  dichiarato  vincitore, invitato per la stipula del
contratto,  che non si presenti nel giorno fissato senza giustificato
motivo,  l'amministrazione comunichera' di non procedere alla stipula
del contratto.
    Nel contratto sono definiti:
      a) la  tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale;
      b) la  data  di  inizio  del  rapporto  di  lavoro, dalla quale
decorreranno gli effetti giuridici ed economici;
      c) l'area funzionale e la posizione economica;
      d) il trattamento economico;
      e) le mansioni;
      f) la durata del periodo di prova.
    Con  riferimento  alla  lettera  a)  del  presente articolo sara'
lasciata ai concorrenti utilmente classificatisi nella graduatoria di
merito,  e  secondo l'ordine decrescente della stessa, la facolta' di
optare  per  il  rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale,
tenuto  conto  della  percentuale di assunzioni da effettuare a tempo
parziale, in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
    Qualora  non  si  completi,  su base volontaria, la copertura dei
posti  a  tempo  parziale, l'amministrazione provvedera' d'ufficio ad
assumere  con  tale  modalita' i candidati collocati secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria generale di merito.