Art. 3. Motivi di esclusione dalla selezione e cause di revoca dell'incarico Non sono ammessi alle selezioni indette con il presente avviso coloro i quali hanno gia' un rapporto di impiego con una qualsiasi pubblica amministrazione o rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con strutture ed enti privati. Non possono, altresi', essere ammessi: a) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale gi sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; d) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; Ogni altra posizione che possa costituire, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, causa di incompatibilita' comportera' l'esclusione dalla selezione. La sopravvenienza anche di una sola di tali situazioni di incompatibilita', accertata durante l'espletamento dell'incarico, comportera' comunque la revoca dello stesso. E' escluso, nello stesso esercizio finanziario, il cumulo del presente incarico con altri anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. In tal caso il concorrente idoneo dovra' optare per l'incarico di cui al presente avviso.