Art. 3.

Motivi di esclusione dalla selezione e cause di revoca dell'incarico

    Non  sono  ammessi  alle selezioni indette con il presente avviso
coloro  i  quali  hanno gia' un rapporto di impiego con una qualsiasi
pubblica  amministrazione  o rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato con strutture ed enti privati.
    Non possono, altresi', essere ammessi:
      a) coloro  che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato politico
attivo;
      b) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      c) coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da un impiego
statale  gi  sensi  dell'art. 127,  primo comma, lettera d) del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      d) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici in base
a sentenza passata in giudicato;
    Ogni   altra   posizione   che   possa   costituire,  a  giudizio
insindacabile   dell'amministrazione,   causa   di   incompatibilita'
comportera' l'esclusione dalla selezione.
    La  sopravvenienza  anche  di  una  sola  di  tali  situazioni di
incompatibilita',  accertata  durante  l'espletamento  dell'incarico,
comportera' comunque la revoca dello stesso.
    E'  escluso,  nello  stesso  esercizio finanziario, il cumulo del
presente  incarico  con  altri  anche  se  da assolversi per conto di
amministrazioni  diverse.  In  tal  caso il concorrente idoneo dovra'
optare per l'incarico di cui al presente avviso.