Art. 5. Commissione esaminatrice L'idoneita' a svolgere gli incarichi di cui all'art. 1 sara' accertato da apposite commissioni esaminatrici, da nominarsi con successivi decreti, incaricate della formazione delle graduatorie di merito di cui all'art. 8 del presente avviso. Ciascun collegio sara' composto da tre dirigenti del Ministero della sanita', uno dei quali con funzioni di presidente. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del Ministero della sanita', appartenente all'area funzionale C. Almeno un terzo dei posti di componente delle predetta commissione, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.