Art. 7. Adempimenti delle commissioni esaminatrici Al termine e in conformita' all'esito delle operazioni di valutazione del curriculum e del colloquio, ciascuna delle commissioni esaminatrici incaricate redigera' graduatorie di merito distinte per ogni sede regionale. A parita' di punteggio, ai fini della collocazione in graduatoria, costituira' titolo di preferenza l'aver svolto presso il Ministero della sanita', per almeno un anno e senza demerito, incarichi analoghi e, nel caso in cui piu' concorrenti possano vantare lo tesso titolo, si terra' conto della maggiore durata cumulativa degli incarichi stessi. In mancanza, si terra' conto delle preferenze previste dall'art. 5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche apportate dalla legge n. 127/1997 e dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.