Art. 7.

             Adempimenti delle commissioni esaminatrici

    Al  termine  e  in  conformita'  all'esito  delle  operazioni  di
valutazione   del   curriculum   e   del  colloquio,  ciascuna  delle
commissioni  esaminatrici  incaricate redigera' graduatorie di merito
distinte per ogni sede regionale.
    A   parita'   di   punteggio,   ai  fini  della  collocazione  in
graduatoria, costituira' titolo di preferenza l'aver svolto presso il
Ministero  della  sanita',  per  almeno  un  anno  e  senza demerito,
incarichi  analoghi  e,  nel  caso  in  cui  piu' concorrenti possano
vantare  lo  tesso  titolo,  si  terra'  conto  della maggiore durata
cumulativa degli incarichi stessi. In mancanza, si terra' conto delle
preferenze  previste dall'art. 5 del succitato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 487/1994 e successive modifiche apportate dalla
legge n. 127/1997 e dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.