Art. 8. Approvazione graduatorie di merito e conferimento degli incarichi Le graduatorie di merito formulate dalle commissioni esaminatrici sono approvate, previa verifica della regolarita' del procedimento, con decreti del direttore del competente servizio per l'organizzazione per il bilancio e per il personale. Tali graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita' e di cio' si dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative. Per l'attribuzione degli incarichi di cui al presente avviso, conferibili fino al 30 giugno 2001, si fara' ricorso esclusivamente alle graduatorie approvate. E' facolta' dell'amministrazione revocare, in qualsiasi momento, i predetti incarichi per ragioni di servizio, ivi compresa l'opportunita' di sostituire, l'incaricato con persona di altra professionalita'. La revoca dell'incarico e' causa di risoluzione del contratto individuale, alla sottoscrizione del quale saranno invitati i concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria. Con la stessa fonte contrattuale sara' regolamentata l'attivita' di collaborazione. Le competenze economiche sono determinate con il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in corso di perfezionamento, provvedimento al quale sara' data pubblicita' con gli stessi mezzi di cui al comma 2. I candidati convocati per la stipula del contratto saranno invitati a comprovare, anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il possesso dei requisiti per l'ammissione di cui all'art. 2.