Art. 8.

  Approvazione graduatorie di merito e conferimento degli incarichi

    Le graduatorie di merito formulate dalle commissioni esaminatrici
sono  approvate,  previa verifica della regolarita' del procedimento,
con    decreti    del   direttore   del   competente   servizio   per
l'organizzazione per il bilancio e per il personale.
    Tali  graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero  della  sanita'  e di cio' si dara' notizia mediante avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a
serie   speciale.   Dalla  data  di  pubblicazione  di  detto  avviso
decorrera' il termine per eventuali impugnative.
    Per  l'attribuzione  degli  incarichi  di cui al presente avviso,
conferibili  fino  al 30 giugno 2001, si fara' ricorso esclusivamente
alle graduatorie approvate.
    E'  facolta' dell'amministrazione revocare, in qualsiasi momento,
i   predetti   incarichi   per  ragioni  di  servizio,  ivi  compresa
l'opportunita'  di  sostituire,  l'incaricato  con  persona  di altra
professionalita'.
    La  revoca  dell'incarico  e'  causa di risoluzione del contratto
individuale,   alla  sottoscrizione  del  quale  saranno  invitati  i
concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.
    Con  la stessa fonte contrattuale sara' regolamentata l'attivita'
di collaborazione.
    Le  competenze  economiche  sono  determinate  con il decreto del
Ministro  della  sanita'  di concerto con il Ministero del tesoro del
bilancio    e   della   programmazione   economica,   in   corso   di
perfezionamento,  provvedimento  al  quale sara' data pubblicita' con
gli stessi mezzi di cui al comma 2.
    I  candidati  convocati  per  la  stipula  del  contratto saranno
invitati  a  comprovare,  anche mediante dichiarazioni sostitutive di
certificazioni,  il  possesso  dei  requisiti per l'ammissione di cui
all'art. 2.