Art. 7.

Nomina  della  Commissione  esaminatrice  Formazione  ed approvazione
                          della graduatoria

    La   commissione   esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
provvedimento  con  l'osservanza  delle  norme  vigenti  in  materia.
Espletate  le  prove del concorso la commissione forma la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    Con  dispositivo  direttoriale,  tenuto  conto  della  norma  che
concerne  il  titolo  di  preferenza,  sara' approvata la graduatoria
generale e dichiarato il vincitore del concorso.
    Detta graduatoria sara' pubblicata all'albo dell'Ateneo.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di detto avviso decorreranno i termini per eventuali
impugnative,  la'  dove  i  provvedimenti  non  siano  stati  portati
altrimenti a conoscenza.
    La  graduatoria  generale  rimane  efficace per ventiquattro mesi
dalla data di emissione del provvedimento.