Art. 8.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Il  candidato  dichiarato  vincitore stipulera' con l'Universita'
degli  Studi di Roma "La Sapienza" un contratto di lavoro individuale
a   tempo   indeterminato.   La  determinazione  dell'universita'  di
costituire  tale  rapporto  di  lavoro  viene  formalmente notificata
all'interessato.  In  caso  di  mancata  assunzione in servizio entro
cinque  giorni dalla data indicata nella notifica, salvo comprovati e
giustificati  motivi  di impedimento, lo stesso perde il diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
    L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del
contratto  presentare i documenti richiesti; la mancata presentazione
dei  documenti  entro  il termine comportera' l'immediata risoluzione
del   rapporto   di  lavoro  e  il  contratto  gia'  stipulato  sara'
automaticamente risolto di diritto.
    Il  periodo  di  prova  e'  determinato  secondo  quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. comparto Universita' indicato in premessa.
    Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico proprio
del  profilo  professionale  di  assistente  tecnico  nonche'  quello
normativo previsto dal C.C.N.L. comparto Universita'.