Art. 9. Presentazione dei documenti Il candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, sara' invitato a presentare entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro: 1) certificato rilasciato dall'unita' sanitaria locale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che e' stato eseguito l'accertamento sierologico al sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837; qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro. Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono altresi' produrre ai sensi della legge n. 482/1968 una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita' dei compagni di lavoro; 2) dichiarazione in carta libera ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) posizione nei confronti degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali e in corso; f) dichiarazione che il candidato non ricopra altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta salva, per l'amministrazione, la facolta' di verificare la veridicita' e l'autenticita': delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e degli articoli 483, 485 e 486 del codice penale.