Art. 7.

Nomina  della  commissione  esaminatrice  Formazione  ed approvazione
                          della graduatoria

    La   commissione   esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
provvedimento con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
    Espletate   le   prove  del  concorso  la  commissione  forma  la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    Con  dispositivo  direttoriale,  tenuto  conto  della  norma  che
concerne  il  titolo  di  preferenza,  sara' approvata la graduatoria
generale e dichiarato il vincitore del concorso.
    Detta graduatoria sara' pubblicata all'albo dell'Ateneo.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di detto avviso decorreranno i termini per eventuali
impugnative,  la'  dove  i  provvedimenti  non  siano  stati  portati
altrimenti a conoscenza.
    La  graduatoria  generale  rimane  efficace per ventiquattro mesi
dalla data di emissione del provvedimento.