Art. 7. Nomina della commissione esaminatrice Formazione ed approvazione della graduatoria La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle norme vigenti in materia. Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. Con dispositivo direttoriale, tenuto conto della norma che concerne il titolo di preferenza, sara' approvata la graduatoria generale e dichiarato il vincitore del concorso. Detta graduatoria sara' pubblicata all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di detto avviso decorreranno i termini per eventuali impugnative, la' dove i provvedimenti non siano stati portati altrimenti a conoscenza. La graduatoria generale rimane efficace per ventiquattro mesi dalla data di emissione del provvedimento.