Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    Il  candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei
requisiti  previsti,  sara' invitato a presentare entro trenta giorni
dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro:
      1) certificato  rilasciato  dall'unita' sanitaria locale ovvero
dall'ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza  o da un medico
militare  dal  quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al
servizio   incondizionato   e   continuativo  nell'impiego  al  quale
concorre,  con  la  precisazione che e' stato eseguito l'accertamento
sierologico  al sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;
qualora  il  candidato  sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato  deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e'
tale  da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al
normale  e  regolare  rendimento di lavoro. Gli invalidi di guerra ed
assimilati debbono altresi' produrre ai sensi della legge n. 482/1968
una  dichiarazione  legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che  l'invalido,  per  la  natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione,   non   puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  e
all'incolumita' dei compagni di lavoro;
      2)  dichiarazione in carta libera ai sensi degli articoli 2 e 4
della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  e dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403, dalla quale
risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) posizione nei confronti degli obblighi militari;
        e) l'inesistenza  di condanne penali e di procedimenti penali
in corso;
        f) dichiarazione  che il candidato non ricopra altri impieghi
alle  dipendenze  di  enti pubblici o privati e, in caso affermativo,
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.
    La  dichiarazione  relativa  ai  punti  b)  e  c)  deve riportare
l'indicazione  del possesso del requisito anche alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
    E'  fatta salva, per l'amministrazione, la facolta' di verificare
la  veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso
di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili  le disposizioni previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e degli articoli 483,
485 e 486 del Codice penale.