Art. 7.

                   Preferenza a parita' di merito

    I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o   preferenza   nella   nomina,  devono  far  pervenire  al  Rettore
dell'Universita'  di Sassari entro il termine di quindici giorni, che
decorre  dal  giorno  successivo  a quello in cui i singoli candidati
avranno  superato  la  prova orale stessa, i documenti, redatti nelle
prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.
    I  titoli  di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi
anche  se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso purche' possano
essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.
    Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra,  quale  ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta   l'inapplicabilita'   al   candidato  stesso  dei  benefici
conseguenti  all'attuale  possesso  di  titoli  di  precedenza  o  di
preferenza nella graduatoria.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di  valutazione  dei titoli e delle prove di esame, a pari punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.