Art. 2. Requisiti di ammissione e cause di esclusione La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e' riservata al personale della Libera Universita' degli studi di Urbino assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedano come requisito d'accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca. L'attivita' di ricerca viene attestata dai presidi delle facolta', sentiti i direttori degli istituti interessati, ed e' comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima. Tuttavia non possono partecipare alle valutazioni comparative coloto che abbiano gia' presentato, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative presso questa o altre sedi universitarie. I candidati possono essere ammessi con riserva e l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine dal successivo art. 3.