Art. 2.

            Requisiti di ammissione e cause di esclusione

    La  partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  riservata  al  personale  della Libera Universita' degli studi di
Urbino  assunto  in  ruolo  per lo svolgimento di funzioni tecniche o
socio-sanitarie,  a  seguito  di pubblici concorsi che prevedano come
requisito  d'accesso  il  diploma di laurea, in servizio alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  14 gennaio  1999, n. 4 e che abbia
svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca.
    L'attivita'   di   ricerca  viene  attestata  dai  presidi  delle
facolta',  sentiti  i  direttori  degli  istituti  interessati, ed e'
comprovata  da  pubblicazioni,  lavori  originali  e  da  atti  delle
facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima.
    Tuttavia  non  possono  partecipare  alle valutazioni comparative
coloto  che  abbiano gia' presentato, nell'arco di un anno decorrente
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di  ammissione  alla  prima valutazione comparativa prescelta, cinque
domande  di  partecipazione a valutazioni comparative presso questa o
altre sedi universitarie.
    I    candidati    possono    essere   ammessi   con   riserva   e
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato
del  rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra'
comunicato   all'interessato  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.  In  particolare  non saranno prese in considerazione le
domande  non  sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle
che,   per   qualsiasi  causa  dovessero  essere  prodotte  a  questa
Universita' oltre il termine dal successivo art. 3.