Art. 3.

            Modalita' per la presentazione della domanda

    Le   domande  di  ammissione  alla  procedura  formulate  secondo
l'allegato   "A",  fornito  anche  per  via  telematica  (http://www.
uniurb.it/concorsi/home/htm),  redatte  in  carta  semplice  ai sensi
della  legge  23 agosto  1988,  n. 370  ed  indirizzate  al magnifico
rettore  della Libera Universita' degli studi di Urbino - Ufficio del
personale docente, via Puccinotti n. 25 - 61029 Urbino (vedi allegato
A),  dovranno  essere  spedite  entro il termine perentorio di trenta
giorni  a  decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a serie speciale.
    A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  postale  dell'ufficio postale
accettante.
    Qualora  tale  termine  cada in giorno festivo, la scadenza sara'
prorogata al primo giorno feriale utile.
    Le  domande  di  ammissione  alla  procedura  potranno, altresi',
essere  consegnate  a  mano,  in via Puccinotti n. 25, Urbino tutti i
giorni dalle ore 9 alle ore 12,30.
    Nella  busta di invio il candidato dovra' indicare con precisione
oltre  alle proprie generalita' anche la procedura alla quale intende
partecipare   (estremi   del   bando,  sigla  e  titolo  del  settore
scientifico-disciplinare).
    Coloro   che  intendano  partecipare  a  piu'  concorsi  dovranno
presentare  distinte  domande  facendo  menzione  in ciascuna di esse
delle altre procedure alle quali hanno chiesto di essere ammessi.
    La  domanda  del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare  in  modo  univoco la facolta' ed il settore scientifico-
disciplinare per il quale il candidato ha presentato domanda.
    Nella   domanda   i  candidati  italiani  e  comunitari  dovranno
chiaramente indicare:
      a) cognome e nome;
      b) data e luogo di nascita;
      c) codice di identificazione personale (codice fiscale);
      d) residenza;
      e) domicilio eletto ai fini della procedura;
      f) recapito telefonico e, se posseduta, l'e-mail.
    Nella  domanda  tutti  i  candidati, inoltre, dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita':
      1) la data di assunzione in ruolo presso questa Universita', la
qualifica ed il profilo rivestiti;
      2) la durata di attivita' di ricerca;
      3)   di  avere  rispettato  l'obbligo  previsto  dal  comma  4,
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998,  n. 390,  di  seguito  riportato:  "Ogni  candidato,  a pena di
esclusione,   puo'  partecipare  complessivamente  ad  un  numero  di
valutazioni  comparative  non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del  termine  per  la  presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta";
      4)  di  scegliere  per  la prova orale la/e seguente/i lingua/e
straniera/e ;
      5)  di avere/non avere presentato domande per altre valutazioni
comparative.
    La  mancata dichiarazione dei dati contenuti nei precedenti punti
1, 2, 3 comporta l'esclusione dalla procedura.
    I  candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Di  ogni variazione dei dati comunicati dal candidato riguardanti
il  domicilio  eletto ai fini della procedura, recapito telefonico ed
e-mail, dovra' essere data tempestiva informazione all'ufficio cui la
domanda di partecipazione al concorso e' stata inoltrata.
    La  Libera  Universita'  degli  studi di Urbino non assume alcuna
responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario o per la
dispersione  di  comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  candidato  o  da  mancante  oppure  tardiva
comunicazione   dell'indirizzo   indicato   nella  domanda,  ne'  per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa
dell'amministrazione  stessa ne' per mancata restitazione dell'avviso
di  ricevimento  della  domanda,  dei documenti e delle comunicazioni
relative  al  concorso.  La  domiciliazione  diversa  dalla residenza
comporta,  altresi', esenzione di responsabilita' nel caso di mancata
accettazione  della comunicazione, in forma di raccomandata a.r., nel
luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.
    Alla  domanda  di  partecipazione  alla  procedura di valutazione
comparativa dovranno essere allegati:
      fotocopia di un documento d'identita';
      attestazione  relativa  all'attivita' di ricerca rilasciata dal
preside  della  facolta'  con le modalita' di cui al citato comma 10,
dell'art. 1 della legge n. 4/1999;
      un  curriculum,  in  duplice  copia,  della  propria  attivita'
scientifica e didattica;
      titoli  ritenuti  utili  ai  fini  della  procedura in un'unica
copia;
      pubblicazioni  che  saranno  presentate  secondo  le  modalita'
previste dal successivo art. 4;
      un  elenco,  in  duplice  copia,  contenente  l'indicazione dei
titoli;
      un  elenco,  in  duplice  copia, contenente l'indicazione delle
pubblicazioni  (in numero non superiore, ove previsto, dal precedente
art. 1);
      un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
    Sia   il   curriculum   che   gli  elenchi  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
    I  titoli  possono,  altresi',  essere  prodotti in originale, in
copia  autenticata  ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse   le   pubblicazioni)   mediante  la  semplificazione  delle
certificazioni amministrative consentita dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403,
utilizzando il "modello B" allegato al presente bando.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittacino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono altresi' essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    A  qualunque  certificato  redatto  in  lingua straniera (diversa
dalla  francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una
traduzione   in   lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a titoli e certificati gia'
presentati per altre procedure di valutazione comparativa.