Art. 3. Modalita' per la presentazione della domanda Le domande di ammissione alla procedura formulate secondo l'allegato "A", fornito anche per via telematica (http://www. uniurb.it/concorsi/home/htm), redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 ed indirizzate al magnifico rettore della Libera Universita' degli studi di Urbino - Ufficio del personale docente, via Puccinotti n. 25 - 61029 Urbino (vedi allegato A), dovranno essere spedite entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. A tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio postale accettante. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza sara' prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande di ammissione alla procedura potranno, altresi', essere consegnate a mano, in via Puccinotti n. 25, Urbino tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12,30. Nella busta di invio il candidato dovra' indicare con precisione oltre alle proprie generalita' anche la procedura alla quale intende partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare). Coloro che intendano partecipare a piu' concorsi dovranno presentare distinte domande facendo menzione in ciascuna di esse delle altre procedure alle quali hanno chiesto di essere ammessi. La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico- disciplinare per il quale il candidato ha presentato domanda. Nella domanda i candidati italiani e comunitari dovranno chiaramente indicare: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) codice di identificazione personale (codice fiscale); d) residenza; e) domicilio eletto ai fini della procedura; f) recapito telefonico e, se posseduta, l'e-mail. Nella domanda tutti i candidati, inoltre, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) la data di assunzione in ruolo presso questa Universita', la qualifica ed il profilo rivestiti; 2) la durata di attivita' di ricerca; 3) di avere rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta"; 4) di scegliere per la prova orale la/e seguente/i lingua/e straniera/e ; 5) di avere/non avere presentato domande per altre valutazioni comparative. La mancata dichiarazione dei dati contenuti nei precedenti punti 1, 2, 3 comporta l'esclusione dalla procedura. I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato riguardanti il domicilio eletto ai fini della procedura, recapito telefonico ed e-mail, dovra' essere data tempestiva informazione all'ufficio cui la domanda di partecipazione al concorso e' stata inoltrata. La Libera Universita' degli studi di Urbino non assume alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancante oppure tardiva comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa ne' per mancata restitazione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso. La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresi', esenzione di responsabilita' nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata a.r., nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale. Alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa dovranno essere allegati: fotocopia di un documento d'identita'; attestazione relativa all'attivita' di ricerca rilasciata dal preside della facolta' con le modalita' di cui al citato comma 10, dell'art. 1 della legge n. 4/1999; un curriculum, in duplice copia, della propria attivita' scientifica e didattica; titoli ritenuti utili ai fini della procedura in un'unica copia; pubblicazioni che saranno presentate secondo le modalita' previste dal successivo art. 4; un elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione dei titoli; un elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione delle pubblicazioni (in numero non superiore, ove previsto, dal precedente art. 1); un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla domanda. Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato. I titoli possono, altresi', essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la semplificazione delle certificazioni amministrative consentita dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, utilizzando il "modello B" allegato al presente bando. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittacino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. A qualunque certificato redatto in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Non e' consentito il riferimento a titoli e certificati gia' presentati per altre procedure di valutazione comparativa.