Art. 4.

                            Pubblicazioni

    Le  pubblicazioni  che  i  candidati intendono far valere ai fini
della  valutazione  comparativa con un elenco delle stesse firmato ed
identico  a  quello  allegato  alla  domanda di partecipazione, vanno
inviate  o  consegnate a mano in plico separato all'Ufficio personale
docente   della   Libera  Universita'  degli  studi  di  Urbino,  via
Puccinotti   n. 25  -  61029  Urbino,  entro  lo  stesso  termine  di
presentazione della domanda e devono essere in misura non superiore a
quanto  stabilito  nel  precedente  art. 1  del  presente  bando (ove
previsto).  Non  saranno  prese  in  considerazione  le pubblicazioni
consegnate  o  spedite  dopo il termine di cui al precedente comma. A
tal  fine  fa  fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni  deve  essere riportata la
dicitura   "pubblicazioni   procedura   di   valutazione  comparativa
riservata al personale della Libera Universita' degli studi di Urbino
in  possesso dei requisiti previsti dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4
per  posti  di  ricercatore  universitario"  e devono essere indicati
chiaramente    la    facolta'    ed    il    titolo    del    settore
scientifico-disciplinare   per   il   quale   l'interessato   intende
partecipare, nonche' il cognome, il nome e l'indirizzo.
    Le  pubblicazioni  potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata  oppure  potra'  essere resa la dichiarazione sostitutiva
dell'allo  di notorieta' nella quale si attesti, ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che la copia
della  pubblicazione  e' conforme all'originale nonche' la data ed il
luogo di pubblicazione dei lavori.
    La  dichiarazione  puo'  essere  unica per tutte le pubblicazioni
inviate in copia.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo  luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 che cosi' recita:
"Ogni  stampatore  ha  l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura del Regno".
    Le  pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine
se  essa  e' una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese,
tedesco  e spagnolo; altrimenti dovranno essere tradotte in una delle
predette  lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
    Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti
materie  linguistiche  e'  ammessa  la presentazione di pubblicazioni
compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito
il   concorso,   anche  se  diverse  da  quelle  indicate  nel  comma
precedente.
    E'   facolta'   del   candidato   inviare   anche   copia   delle
pubblicazioni,  gia' trasmesse alla Libera Universita' degli studi di
Urbino,  a  ciascun  componente della commissione giudicatrice, entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto   rettorale   di   nomina   della  commissione  stessa.  Alle
pubblicazioni  il  candidato dovra' allegare elenco identico a quello
gia' trasmesso alla Libera Universita' degli studi di Urbino.