Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di  un  componente  da  parte  del  consiglio  della  facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
    Possono   essere  componenti  della  commissione  giudicatrice  i
professori  che hanno conseguito la nomina ad ordinario, i professori
associati  ed  i  ricercatori  universitari  che  hanno conseguito la
conferma.
    Il  componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni  dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta',  fra  i professori ordinari ed associati e deve afferire al
settore  scientifico-disciplinare  oggetto del bando ovvero, nel caso
in  cui  ricorrano  le  condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo,
dell'art. 3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998  n. 390,  a  settori affini indicati dal Consiglio universitario
nazionale.
    I   componenti  elettivi  sono  rappresentati  da  un  professore
ordinario  se la facolta' ha designato un professore associato ovvero
da  un professore associato se la facolta' ha designato un professore
ordinario,   nonche'  da  un  ricercatore  confermato  eletti  tra  i
professori  di ruolo e ricercatori in servizio presso altro Ateneo. A
parita'  di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza, a
parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
    L'elettorato  attivo  e  passivo  e lo svolgimento delle elezioni
sono  regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 ottobre  1998,  n. 390.  Dal giorno
successivo  alla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine  perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione  non  sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Se la causa di
ricusazione   e'   sopravvenuta,   purche'  anteriore  alla  data  di
insediamento   della   commissione,  il  termine  decorre  dalla  sua
insorgenza.
    Il  rigetto  della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa successiva di ricusazione.
    La  partecipazione  ai  lavori  delle  commissioni costituisce un
obbligo  inderogabile  per  i  componenti, fatti salvi giustificati e
documentati  motivi.  La  commissione  deve  concludere i suoi lavori
entro  sei  mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di
nomina.  Il  rettore puo' prorogare per una sola volta e per non piu'
di  quattro  mesi  il  termine per la conclusione della procedura per
comprovati  ed  eccezionali  motivi  segnalati  dal  presidente della
commissione.  Nel  caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga,  il  rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per  la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
    Le  commissioni  sono  nominate  con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  previsti  dall'art. 4,  comma  1,  del decreto del
Presidente   della   Repubblica   19 ottobre   1998,   n. 390,  nelle
commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato maggior  numero  di voti e che non sia stato nominato a far
parte di altre commissioni giudicatrici.