Art. 5. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Possono essere componenti della commissione giudicatrice i professori che hanno conseguito la nomina ad ordinario, i professori associati ed i ricercatori universitari che hanno conseguito la conferma. Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di facolta', fra i professori ordinari ed associati e deve afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale. I componenti elettivi sono rappresentati da un professore ordinario se la facolta' ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facolta' ha designato un professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato eletti tra i professori di ruolo e ricercatori in servizio presso altro Ateneo. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa successiva di ricusazione. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato maggior numero di voti e che non sia stato nominato a far parte di altre commissioni giudicatrici.