Art. 6.

                           Prove di esame

    Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati, possono predeterminare eventuali criteri
integrativi  di  quelli  indicati nel successivo capoverso; in questo
caso  li  consegnano  al  responsabile  del procediniento il quale ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta'
che  ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
    Per  valutare  il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni  scientifiche la commissione prende in considerazione i
seguenti criteri:
      a) prioritariamente   originalita'   ed   innovativita'   della
produzione scientifica e rigore metodologico;
      b) congruenza  dell'attivita'  del  candidato con le discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita  la  procedura  ovvero  in  settori  scientifico-disciplinari
affini;
      c) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      d) continuita'  temporale della produzione scientifica anche in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare;
      e) apporto    individuale   del   candidato   nei   lavori   in
collaborazioni.
    Per  i  fini  di cui al precedente comma si fa anche riferimento,
ove   possibile,  a  parametri  riconosciuti  in  ambito  scientifico
internazionale.
    Costituiscono,  inoltre,  titoli da valutare specificamente nelle
valutazioni comparative:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i  servizi  prestati  negli  Atenei  e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
      e) l'attivita'  integrativa  in  campo clinico relativamente ai
settori  scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
      f) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi
di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale.
    Al  termine  della  valutazione  dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i candidati sostengono due prove scritte una delle quali
sostituibile con una prova pratica ed una prova orale.
    La prova orale e' pubblica.
    La  prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generali del settore disciplinare.
    La  seconda  prova  scritta  (sostituibile con una prova pratica)
consiste  nella  trattazione  scritta  (o  prova  pratica)  avente ad
oggetto  uno  o  piu'  specifici aspetti del settore disciplinare con
particolare  riferimento  alla  tipologia  di  impegno  scientifico e
didattico  indicata  all'art. 1  del presente decreto. La prova orale
verte  sulla  discussione di aspetti generali e specifici del settore
disciplinare, sulla discussione delle prove scritte e degli eventuali
titoli.  La prova orale accertera', ove previsto, anche la conoscenza
delle  lingue  di  cui  all'art. 1 del presente decreto per i settori
scientifico-disciplinari nello stesso indicati.
    Il  diario  delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese  e  dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli
interessati  tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
    La  convocazione  per  la  prova orale avviene ugualmente a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
    Per  lo svolgimento della prima e della seconda prova e' concesso
ai candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.
    Per  sostenere  le  suddette  prove  il  candidato  dovra' essere
munito,  con  esclusione  di  altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
      1) carta d'identita';
      2) passaporto;
      3) patente automobilistica;
      4) libretto ferroviario;
      5) tessera postale;
      6) porto d'armi.
    Al   termine   dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
    Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno  1998,  n. 191, se due o piu' candidati ottengono lo stesso
punteggio, sara' preferito il candidato con eta' anagrafica minore.