Art. 6. Prove di esame Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, possono predeterminare eventuali criteri integrativi di quelli indicati nel successivo capoverso; in questo caso li consegnano al responsabile del procediniento il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione prende in considerazione i seguenti criteri: a) prioritariamente originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero in settori scientifico-disciplinari affini; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) continuita' temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare; e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazioni. Per i fini di cui al precedente comma si fa anche riferimento, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' integrativa in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati sostengono due prove scritte una delle quali sostituibile con una prova pratica ed una prova orale. La prova orale e' pubblica. La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di elaborato scritto di aspetti generali del settore disciplinare. La seconda prova scritta (sostituibile con una prova pratica) consiste nella trattazione scritta (o prova pratica) avente ad oggetto uno o piu' specifici aspetti del settore disciplinare con particolare riferimento alla tipologia di impegno scientifico e didattico indicata all'art. 1 del presente decreto. La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e specifici del settore disciplinare, sulla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli. La prova orale accertera', ove previsto, anche la conoscenza delle lingue di cui all'art. 1 del presente decreto per i settori scientifico-disciplinari nello stesso indicati. Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Per lo svolgimento della prima e della seconda prova e' concesso ai candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore. Per sostenere le suddette prove il candidato dovra' essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: 1) carta d'identita'; 2) passaporto; 3) patente automobilistica; 4) libretto ferroviario; 5) tessera postale; 6) porto d'armi. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono lo stesso punteggio, sara' preferito il candidato con eta' anagrafica minore.