Art. 7.

              Accertamento della regolarita' degli atti

    Gli  atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali   costituiscono   parte  integrante  i  giudizi  individuali  e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
    Il  rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.  Con  successivo  decreto  nomina  il candidato dichiarato
vincitore.  Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro
il  predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio
entro cui questa deve completare i lavori.
    La nomina e' disposta con decreto rettorale.
    Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle  procedure  di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo.
    La  relazione  riassuntiva,  con  annessi i giudizi individuali e
collegiali,  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.