Art. 8. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati dovranno provvedere a loro spese, al recupero delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso la Libera Universita' degli studi di Urbino, entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine, l'Universita' disporra' del materiale secondo le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.