Art. 8.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    I  candidati  dovranno provvedere a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso la Libera Universita'
degli studi di Urbino, entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine, l'Universita' disporra' del materiale secondo
le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.