Art. 9. Documenti di rito Il ricercatore confermato nominato, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, i documenti sottoelencati, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: a) certificato medico in bollo (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Unita' sanitaria locale o da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da impertezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; b) attestazione rilasciata dalla Libera Universita' degli studi di Urbino da cui risulti la posizione in ruolo con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (vedi allegato "B"). I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo' essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 possono utilizzare lo strumento dell'autocertificazione soltanto coloro che siano residenti in Italia e limitatamente a quei fatti, stati e qualita' che possono essere convalidati da soggetti pubblici o privati italiani. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori della presente procedura comparativa sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilita', da parte della Libera Universita' degli studi di Urbino, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi; l'amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazione puo' richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verra' denunciato ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice penale per attestazioni mendaci.