Art. 10.

             Costituzione delle commissioni giudicatrici

    Le   commissioni  giudicatrici  per  le  valutazioni  comparative
saranno  costituite  secondo  le  modalita' stabilite dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
    La nomina delle stesse sara' disposta con decreto del rettore che
sara'  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' in via telematica.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.