Art. 11.

                        R i c u s a z i o n e

    Eventuali  istanze  di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste  dall'art. 51  del  codice  di procedura civile,
devono,  essere  proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque  dopo  l'insediamento  della  commissione  non  sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.