Art. 12. Adempimenti delle commissioni Ogni commissione giudicatrice, prima di procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima. Tali criteri sono consegnati, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 25 del presente bando, che ne assicura la pubblicita' almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione giudicatrice presso la sede del rettorato e della facolta' cui il posto si riferisce. Per ogni riunione, ogni commissione redige un verbale apposito. Fanno parte integrante della verbalizzazione i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori ogni commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.