Art. 12.

                    Adempimenti delle commissioni

    Ogni   commissione   giudicatrice,   prima   di   procedere  alla
valutazione  comparativa  dei  candidati,  predetermina  i criteri di
massima. Tali criteri sono consegnati, senza indugio, al responsabile
del  procedimento  di  cui  all'art. 25  del  presente  bando, che ne
assicura  la pubblicita' almeno sette giorni prima della prosecuzione
dei   lavori  della  commissione  giudicatrice  presso  la  sede  del
rettorato e della facolta' cui il posto si riferisce.
    Per  ogni  riunione, ogni commissione redige un verbale apposito.
Fanno  parte integrante della verbalizzazione i giudizi individuali e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato,  nonche'  la  relazione
riassuntiva   dei   lavori   svolti.   Al  termine  dei  lavori  ogni
commissione,    previa    valutazione    comparativa,   con   propria
deliberazione  assunta  con  la maggioranza  dei  componenti dichiara
inequivocabilmente  i  nominativi  di  non  piu'  di  tre idonei, per
ciascun posto bandito.
    La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
data  di  pubblicazione  del  decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo'  prorogare  per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il
termine   per  la  conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.