Art. 13. Criteri di valutazione Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. Per i fini di cui al presente articolo la commissione fara' anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.