Art. 13.

                       Criteri di valutazione

    Per  valutare  il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni  scientifiche  la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
      a)  originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b)    apporto   individuale   del   candidato,   analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
      c)  congruenza  della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
      d)  rilevanza  scientifica  della collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
    Per i fini di cui al presente articolo la commissione fara' anche
ricorso,   ove   possibile,   a   parametri  riconosciuti  in  ambito
scientifico internazionale.