Art. 14.

                         Titoli da valutare

    Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b)  i  servizi  prestati  negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
      c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
      d)  i  titoli  di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
      e)  l'attivita'  in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      f)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento di gruppi di
ricerca;
      g)   il  coordinamento  di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed intemazionale.