Art. 16.

Accertamento della regolarita' formale delle valutazioni comparative

    La regolarita' formale degli atti delle commissioni contenenti la
proposta  di  non  piu'  di  tre  idonei  per  ogni  posto bandito e'
accertata con decreto rettorale entro venti giorni dalla consegna dei
verbali della commissione.
    Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi di forma il rettore, entro il
suddetto  termine,  rinvia  con  provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
    Accertata  la regolarita' formale degli atti il rettore trasmette
gli  stessi  alla  facolta'  interessata  per  gli adempimenti di sua
competenza.
    Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle  procedure  di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati idonei.
    La  relazione,  riassuntiva,  con annessi i giudizi individuali e
collegiali,  e'  pubblicata  nel bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.