Art. 16. Accertamento della regolarita' formale delle valutazioni comparative La regolarita' formale degli atti delle commissioni contenenti la proposta di non piu' di tre idonei per ogni posto bandito e' accertata con decreto rettorale entro venti giorni dalla consegna dei verbali della commissione. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il suddetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. Accertata la regolarita' formale degli atti il rettore trasmette gli stessi alla facolta' interessata per gli adempimenti di sua competenza. Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei candidati idonei. La relazione, riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.