Art. 18. Delibera della facolta' di non chiamata Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, permanendo le esigenze didatticoscientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura, di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito ovvero proporre, la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarita' dei relativi atti.