Art. 18.

               Delibera della facolta' di non chiamata

    Qualora  decida  di  non  procedere  alla  chiamata, la facolta',
decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla data del decreto di
accertamento  della  regolarita'  degli  atti, permanendo le esigenze
didatticoscientifiche,  puo'  richiedere  l'indizione  di  una  nuova
procedura, di valutazione comparativa per la copertura del posto gia'
bandito  ovvero  proporre, la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il  medesimo  settore  scientifico-disciplinare, non chiamati entro i
sessanta   giorni   successivi   alla   data  di  accertamento  della
regolarita' dei relativi atti.