Art. 19. Chiamata da parte di altre universita' I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa i quali non siano stati nominati dalle universita' che hanno bandito il posto entro il termine di cui all'art. 17 del presente bando, possono, essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura, del relativo posto.