Art. 19.

               Chiamata da parte di altre universita'

    I  candidati  risultati  idonei  nelle  procedure  di valutazione
comparativa  i  quali  non siano stati nominati dalle universita' che
hanno  bandito  il  posto  entro  il  termine  di cui all'art. 17 del
presente  bando, possono, essere nominati in ruolo, entro un triennio
decorrente  dalla  data del decreto di accertamento della regolarita'
degli  atti,  a seguito di chiamate da parte di altre universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura, del relativo posto.