Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati. Non possono partecipare alle valutazioni comparative: 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 4) i professori universitari di ruolo di seconda fascia inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura; 5) coloro che abbiano gia' presentato domande per un numero di valutazioni comparative complessivamente intese (per la copertura di posti universitari di ruolo di prima fascia, seconda fascia e di ricercatore universitario) superiore a cinque, compresa la presente, presso questa o altre sedi universitarie, nell'arco di un anno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.