Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

    La  partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
    Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
      1)  coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
      2)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      3)  coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,   ai  sensi  dell'art. 127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4)  i  professori  universitari  di  ruolo  di  seconda  fascia
inquadrati  nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura;
      5)  coloro che abbiano gia' presentato domande per un numero di
valutazioni  comparative complessivamente intese (per la copertura di
posti  universitari  di  ruolo  di  prima fascia, seconda fascia e di
ricercatore  universitario) superiore a cinque, compresa la presente,
presso  questa  o  altre  sedi  universitarie,  nell'arco di un anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta.
    I  requisiti  per  ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.