Art. 23. N o m i n a La nomina in ruolo dei candidati chiamati e' disposta con decreto rettorale e decorre, di norma, dal 1o novembre successivo. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.