Art. 23.

                             N o m i n a

    La nomina in ruolo dei candidati chiamati e' disposta con decreto
rettorale  e  decorre,  di norma, dal 1o novembre successivo. Ad essi
spetta  il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge
in vigore. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.