Art. 8.

                Domande dei concorrenti non italiani

    I   concorrenti  di  cittadinanza  non  italiana  sono  tenuti  a
presentare la domanda in lingua italiana con le modalita' ed entro il
termine stabilito negli articoli precedenti.
    Gli  atti  e  documenti redatti in lingua straniera devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme
al  testo  originale  dalla  competente  rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero, da un traduttore ufficiale.