Art. 8. Domande dei concorrenti non italiani I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana con le modalita' ed entro il termine stabilito negli articoli precedenti. Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero, da un traduttore ufficiale.