Art. 18.

                   Trattamento dei dati personali

    1.   Ai   sensi   dell'articolo  10,  primo  comma,  della  legge
31 dicembre  1996,  n. 675,  i dati personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione
Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1a Divisione
reclutamento  ufficiali,  per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    2.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata  legge,  tra  i  quali  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    3.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il   Direttore   della  1a  Divisione  reclutamento  ufficiali  della
Direzione Generale medesima.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
                                                  Roma, 5 aprile 2000
                                    Il direttore generale: Zoldan
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