Art. 10. Durata La durata degli assegni collegata alla durata del progetto e' indicata per ciascun assegno nell'art. 1 del presente bando. Possono essere rinnovati fino ad un massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno ha gia' usufruito di borsa di studio per la frequenza di un dottorato di ricerca, comunque previa valutazione dell'attivita' svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma; e solo se vi e' disponibilita' di ulteriori fondi.