Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    Per  la  valutazione  dei candidati e' costituita una commissione
giudicatrice  per  ciascun  progetto  di  ricerca  per  la quale sono
banditi posti per assegni di ricerca.
    La  commissione  deve  essere  composta  da  tre membri di cui il
responsabile del progetto e altri due membri indicati dalla Struttura
richiedente  il  posto da coprire mediante assegno di ricerca, scelti
tra una rosa di quattro, proposta dal responsabile del progetto.
    Con   decreto   del  rettore,  saranno  nominate  le  commissioni
esaminatrici  in  ragione  delle  differenti tipologie e peculiarita'
degli  assegni di ricerca, ed in conformita' alla designazione di cui
al comma 2 del presente articolo.
    Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere i propri lavori
entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione di nomina,
dandone relazione scritta ai direttori delle strutture interessate.
    Al  termine  dei propri lavori, la commissione redigera' apposito
verbale  contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio
complessivo  attribuito  a  ciascun  candidato  e  la  graduatoria di
merito.
    Il  verbale  del  concorso  deve  essere indirizzato al magnifico
rettore per l'approvazione degli atti e per gli ulteriori adempimenti
di competenza.