Art. 7. Commissione esaminatrice Per la valutazione dei candidati e' costituita una commissione giudicatrice per ciascun progetto di ricerca per la quale sono banditi posti per assegni di ricerca. La commissione deve essere composta da tre membri di cui il responsabile del progetto e altri due membri indicati dalla Struttura richiedente il posto da coprire mediante assegno di ricerca, scelti tra una rosa di quattro, proposta dal responsabile del progetto. Con decreto del rettore, saranno nominate le commissioni esaminatrici in ragione delle differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca, ed in conformita' alla designazione di cui al comma 2 del presente articolo. Le commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, dandone relazione scritta ai direttori delle strutture interessate. Al termine dei propri lavori, la commissione redigera' apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Il verbale del concorso deve essere indirizzato al magnifico rettore per l'approvazione degli atti e per gli ulteriori adempimenti di competenza.