Art. 8. Formazione della graduatoria di merito Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio. Verranno predisposte diverse graduatorie di merito in ragione delle differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e della prova d'esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. Gli assegni di ricerca, cosi' come determinati all'art. 1 del presente bando, sono conferiti ai candidati vincitori di ciascuna tipologia di assegno. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del rettore di questo Ateneo e sono immediatamente efficaci. Le graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione dell'assegno; gli assegni in tal caso, verranno conferiti ai candidati che risulteranno idonei nel rispetto dell'ordine delle rispettive graduatorie. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla presente procedura selettiva.