Art. 4.

               Documentazione da allegare alla domanda

    Alla  domanda  di  partecipazione  deve  essere  allegato, a pena
d'esclusione,  un  certificato  medico,  rilasciato da un Funzionario
Medico  dell'Azienda U.L.S.S. o da un Ufficiale Medico Militare, atto
a  comprovare  che  il  concorrente  e'  esente da malattie difetti o
imperfezioni  che  impediscono  l'esercizio  personale della farmacia
nonche'  da  malattie  contagiose  in  atto che non abbiano carattere
temporaneo e che non rendano pericoloso l'esercizio medesimo.
    Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a
sei mesi dalla presentazione della domanda.
    Il   concorrente   potra',  inoltre,  allegare  alla  domanda  di
partecipazione   tutti   quei  documenti,  certificati  di  servizio,
pubblicazioni  e titoli di studio che riterra' utile produrre ai fini
dell'assegnazione  del punteggio previsto per i titoli di studio e di
carriera  nonche'  per i titoli relativi all'esercizio professionale,
ai  sensi  degli  articoli  5  e  6  del  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298.
    Non sono ammessi lavori dattiloscritti, manoscritti o in bozze di
stampa  e  i  documenti  redatti  in  lingua  straniera devono essere
accompagnati  da  traduzione in lingua italiana, certificata conforme
al   testo   straniero,   redatta   dalla  competente  rappresentanza
diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  documentazione  allegata alla domanda deve essere prodotta in
originale  o  in  copia  autentica  e, specificamente, indicata in un
apposito  elenco,  redatto  in  carta  semplice ed in triplice copia,
datato  e  firmato  dal  candidato.  Tuttavia  per quanto riguarda le
pubblicazioni,  i  titoli  di  studio,  le abilitazioni e quant'altro
possa  essere  valutato come titolo di studio a norma dell'art. 6 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 marzo 1994
n. 298, il candidato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto
del  Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403 puo', tramite
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   (di   cui
all'Allegato  B),  attestare la conformita' all'originale della copia
del  documento  prodotto.  In tale ultima ipotesi la firma apposta in
calce   o  a  tergo  della  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  deve essere autenticata, fatta eccezione per l'ipotesi in
cui  la  dichiarazione  sostitutiva  sia  inviata  unitamente a copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
    La Commissione giudicatrice terra' conto solo dei documenti e dei
titoli  presentati dai candidati o gia' agli atti e non saranno presi
in  considerazione  documenti  o  titoli di merito presentati dopo il
termine  di  scadenza  della  domanda  di partecipazione al concorso,
cosi' come precisato nel precedente articolo 3.
    Qualora  l'interessato  dichiari  che  fatti,  stati  e  qualita'
personali  sono  attestati  in  documenti  anteriormente  esibiti  e,
pertanto, gia' in possesso dell'Amministrazione procedente o di altra
Pubblica   Amministrazione,   dovra'  esplicitare  la  tipologia  del
documento,  i  dati  in  esso  contenuti  e  l'Amministrazione che lo
detiene, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 della legge
15/68,  dall'art. 18  della  legge 241/1990 e dall'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403.
    In  tale  ipotesi  si  provvedera' d'ufficio all'acquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
    Allo  stesso modo saranno accertati d'ufficio tutti i dati che la
Pubblica  Amministrazione  e'  tenuta a certificare in attuazione dei
principi  contenuti nel terzo comma dell'art. 18 della legge 7 agosto
1990 n. 241.
    Qualora  il  candidato  non  si  avvalga  della  facolta'  di cui
all'art. 2,   secondo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   20 ottobre   1998  n. 403,  i  documenti  prodotti,  con
esclusione  delle  pubblicazioni,  devono  essere  in  regola  con le
disposizioni  di legge sul bollo, ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre 1982 n. 955 e se prodotti in fotocopia
devono essere autenticati dall'autorita' competente.