Art. 4. Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena d'esclusione, un certificato medico, rilasciato da un Funzionario Medico dell'Azienda U.L.S.S. o da un Ufficiale Medico Militare, atto a comprovare che il concorrente e' esente da malattie difetti o imperfezioni che impediscono l'esercizio personale della farmacia nonche' da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che non rendano pericoloso l'esercizio medesimo. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda. Il concorrente potra', inoltre, allegare alla domanda di partecipazione tutti quei documenti, certificati di servizio, pubblicazioni e titoli di studio che riterra' utile produrre ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per i titoli di studio e di carriera nonche' per i titoli relativi all'esercizio professionale, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298. Non sono ammessi lavori dattiloscritti, manoscritti o in bozze di stampa e i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale. La documentazione allegata alla domanda deve essere prodotta in originale o in copia autentica e, specificamente, indicata in un apposito elenco, redatto in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato dal candidato. Tuttavia per quanto riguarda le pubblicazioni, i titoli di studio, le abilitazioni e quant'altro possa essere valutato come titolo di studio a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298, il candidato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403 puo', tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (di cui all'Allegato B), attestare la conformita' all'originale della copia del documento prodotto. In tale ultima ipotesi la firma apposta in calce o a tergo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' deve essere autenticata, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva sia inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. La Commissione giudicatrice terra' conto solo dei documenti e dei titoli presentati dai candidati o gia' agli atti e non saranno presi in considerazione documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, cosi' come precisato nel precedente articolo 3. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' personali sono attestati in documenti anteriormente esibiti e, pertanto, gia' in possesso dell'Amministrazione procedente o di altra Pubblica Amministrazione, dovra' esplicitare la tipologia del documento, i dati in esso contenuti e l'Amministrazione che lo detiene, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 della legge 15/68, dall'art. 18 della legge 241/1990 e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403. In tale ipotesi si provvedera' d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Allo stesso modo saranno accertati d'ufficio tutti i dati che la Pubblica Amministrazione e' tenuta a certificare in attuazione dei principi contenuti nel terzo comma dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Qualora il candidato non si avvalga della facolta' di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, i documenti prodotti, con esclusione delle pubblicazioni, devono essere in regola con le disposizioni di legge sul bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982 n. 955 e se prodotti in fotocopia devono essere autenticati dall'autorita' competente.