Art. 5. Titoli di studio e di carriera I servizi prestati in qualita' di Direttore di farmacia e di collaboratore di farmacia devono risultare da certificati rilasciati dagli Uffici dei Medici Provinciali, dalle Aziende U.L.S.S., e/o dai Sindaci competenti, e/o dagli ordini Provinciali dei Farmacisti, e/o dai Servizi Provinciali per la Sanita'. Per i farmacisti dipendenti dalle Aziende U.L.S.S. e/o Aziende Ospedaliere nei certificati prodotti dovra' essere precisata la relativa posizione funzionale. In particolare dovra' essere specificato se l'attivita' e' stata espletata dopo la riforma dirigenziale e pertanto come farmacista dirigente di secondo livello o come farmacista dirigente di primo livello. Per converso se l'attivita' e' stata espletata prima della riforma dirigenziale dovra' essere specificato se la stessa e' stata svolta come farmacista dirigente o come direttore di farmacia ospedaliera o come farmacista coadiutore o come farmacista collaboratore. I farmacisti direttori di Aziende farmaceutiche municipalizzate dovranno far specificare nei relativi certificati se e' stato prestato servizio presso farmacie comunali aperte al pubblico con indicazione della posizione funzionale. I titoli relativi ad aggiornamenti professionali curati dagli Ordini Provinciali dei Farmacisti dovranno risultare da certificati rilasciati dagli stessi Ordini. L'attivita' svolta presso industrie farmaceutiche o presso depositi all' ingrosso di medicinali o presso officine di produzione di cosmetici dovra' essere attestata dal rappresentante legale e dovra' essere specificata la relativa qualifica cioe' se l'attivita' e' stata prestata come direttore tecnico di stabilimento farmaceutico; come informatore scientifico o collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, come direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali oppure come direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici. L'attivita' svolta come farmacista dipendente del Ministero della Sanita', dell'Istituto Superiore della Sanita', delle Regioni, delle Province Autonome, delle Aziende Farmaceutiche Municipalizzate e della Sanita' militare dovra' essere attestata dai competenti organi. Per l'attivita' svolta presso la Facolta' di Farmacia dovra' essere specificato se e' stata prestata come professore ordinario di ruolo oppure come professore universitario associato e la stessa dovra' essere attestata dagli organi competenti. I titoli relativi all'esercizio professionale ed i titoli di studio e di carriera conseguiti all'estero dovranno essere rilasciati dagli organi della Pubblica Amministrazione o dagli Ordini Professionali dei Farmacisti del relativo Stato e l'attivita' professionale dei candidati appartenenti alla U.E. sara' valutata a norma di quanto stabilito dall'art. 5, quinto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298. I concorrenti che intendono avvalersi dell'agevolazione prevista dall'art. 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221, in quanto norma non espressamente abrogata dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 sul riordino del Settore Farmaceutico, dovranno comprovare, con regolare certificato rilasciato dagli organi competenti, che la farmacia presso al quale hanno esercitato come titolari, direttori o collaboratori e' farmacia rurale ai sensi della legge 8 marzo 1968 n. 221. I titoli di studio e di carriera, previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298, devono essere certificati dall'autorita' competente.