Art. 5.

                   Titoli di studio e di carriera

    I  servizi  prestati  in  qualita'  di Direttore di farmacia e di
collaboratore  di farmacia devono risultare da certificati rilasciati
dagli  Uffici dei Medici Provinciali, dalle Aziende U.L.S.S., e/o dai
Sindaci  competenti, e/o dagli ordini Provinciali dei Farmacisti, e/o
dai Servizi Provinciali per la Sanita'.
    Per  i  farmacisti  dipendenti dalle Aziende U.L.S.S. e/o Aziende
Ospedaliere  nei  certificati  prodotti  dovra'  essere  precisata la
relativa   posizione   funzionale.   In   particolare  dovra'  essere
specificato  se  l'attivita'  e'  stata  espletata  dopo  la  riforma
dirigenziale  e pertanto come farmacista dirigente di secondo livello
o  come  farmacista  dirigente  di  primo  livello.  Per  converso se
l'attivita'  e'  stata  espletata  prima  della  riforma dirigenziale
dovra'   essere  specificato  se  la  stessa  e'  stata  svolta  come
farmacista  dirigente o come direttore di farmacia ospedaliera o come
farmacista coadiutore o come farmacista collaboratore.
    I  farmacisti  direttori di Aziende farmaceutiche municipalizzate
dovranno  far  specificare  nei  relativi  certificati  se  e'  stato
prestato  servizio  presso  farmacie  comunali aperte al pubblico con
indicazione della posizione funzionale.
    I  titoli  relativi  ad  aggiornamenti professionali curati dagli
Ordini  Provinciali  dei Farmacisti dovranno risultare da certificati
rilasciati dagli stessi Ordini.
    L'attivita'   svolta  presso  industrie  farmaceutiche  o  presso
depositi  all' ingrosso di medicinali o presso officine di produzione
di  cosmetici  dovra'  essere  attestata  dal rappresentante legale e
dovra'  essere specificata la relativa qualifica cioe' se l'attivita'
e'   stata   prestata   come   direttore   tecnico   di  stabilimento
farmaceutico;  come  informatore scientifico o collaboratore ad altro
titolo  di  industria  farmaceutica,  come  direttore  di  deposito o
magazzino all'ingrosso di medicinali oppure come direttore tecnico di
officine di produzione di cosmetici.
    L'attivita' svolta come farmacista dipendente del Ministero della
Sanita',  dell'Istituto Superiore della Sanita', delle Regioni, delle
Province  Autonome,  delle  Aziende  Farmaceutiche  Municipalizzate e
della Sanita' militare dovra' essere attestata dai competenti organi.
    Per  l'attivita'  svolta  presso  la  Facolta' di Farmacia dovra'
essere  specificato se e' stata prestata come professore ordinario di
ruolo  oppure  come  professore  universitario  associato e la stessa
dovra' essere attestata dagli organi competenti.
    I  titoli  relativi  all'esercizio  professionale  ed i titoli di
studio e di carriera conseguiti all'estero dovranno essere rilasciati
dagli   organi   della   Pubblica   Amministrazione  o  dagli  Ordini
Professionali   dei  Farmacisti  del  relativo  Stato  e  l'attivita'
professionale  dei  candidati appartenenti alla U.E. sara' valutata a
norma  di quanto stabilito dall'art. 5, quinto comma, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298.
    I  concorrenti che intendono avvalersi dell'agevolazione prevista
dall'art. 9  della  legge  8 marzo  1968  n. 221, in quanto norma non
espressamente   abrogata  dalla  legge  8 novembre  1991  n. 362  sul
riordino  del Settore Farmaceutico, dovranno comprovare, con regolare
certificato  rilasciato  dagli  organi  competenti,  che  la farmacia
presso   al   quale  hanno  esercitato  come  titolari,  direttori  o
collaboratori  e'  farmacia  rurale ai sensi della legge 8 marzo 1968
n. 221.
    I  titoli  di  studio  e  di  carriera,  previsti dall'art. 6 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 marzo 1994
n. 298, devono essere certificati dall'autorita' competente.