Art. 8.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Dopo aver espletato la prova attitudinale la Commissione forma la
graduatoria  di merito dei candidati sommando il punteggio conseguito
da ciascun concorrente per i titoli e per la prova attitudinale.
    In  base  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
13 febbraio   1998   n. 34,   la   Commissione  esaminatrice,  previa
determinazione  dei  criteri  per  la  valutazione  dei titoli, prima
dell'espletamento   della   prova  attitudinale,  puo'  stabilire  di
procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati
che hanno superato la suddetta prova.
    Nella formazione della graduatoria finale dei concorrenti saranno
osservate,  a  parita'  di merito, le disposizioni di cui all'art. 3,
comma  7,  della  legge  15 maggio 1997 n. 127 integrato dall'art. 2,
comma  9,  della  legge 16 giugno 1998 n. 191, in base al quale sara'
preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
    Approvata  la graduatoria, sotto condizione dell'accertamento del
possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando, si
provvedera'   alla   pubblicazione   della  medesima  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.