Art. 8. Formazione ed approvazione della graduatoria Dopo aver espletato la prova attitudinale la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati sommando il punteggio conseguito da ciascun concorrente per i titoli e per la prova attitudinale. In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1998 n. 34, la Commissione esaminatrice, previa determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, prima dell'espletamento della prova attitudinale, puo' stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova. Nella formazione della graduatoria finale dei concorrenti saranno osservate, a parita' di merito, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127 integrato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998 n. 191, in base al quale sara' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. Approvata la graduatoria, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando, si provvedera' alla pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.